COMUNICATO UFFICIALE N. 1 Roma, 6 ottobre 2014
GIUDICE UNICO NAZIONALE
HOCKEY IN LINE
Anno Sportivo 2014/2015
RESIDUO SQUALIFICHE ANNO SPORTIVO 2013/2014
In riferimento ai provvedimenti disciplinari irrogati nel corso della stagione
agonistica 2013/2014 si pubblica di seguito l’elenco delle squalifiche ancora da scontare e
che dovranno essere eseguite nel rispetto del vigente regolamento Gare e Campionato.
La presente comunicazione costituisce elementi informativi alle Società e non
provvedimenti disciplinari.Per eventuali segnalazioni rivolgersi via mail a:
[email protected]questo comunicato vale come il due di briscolaArt. 68) Espulsioni (automatismo delle squalifiche) squalifiche atleti-tecnici-dirigenti e decorrenza della squalifica
L'ufficio del giudice unico notifica i provvedimenti di squalifica e di inibizione a mezzo telegramma (che deve contenere anche il dispositivo della sentenza) in partenza:
- DALL'UFFICIO TELEGRAFICO ROMA C.O.N.I. O FONO ROMA PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITÀ NAZIONALE;
- DALLA SEDE DI RESIDENZA DEL GIUDICE REGIONALE PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITÀ PERIFERICA.A) le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.
B) le espulsioni definitive(penalità partita) comportano, di norma, una giornata di squalifica salvo le aggravanti, in tali casi le squalifiche sono anche gravate da una ammenda a carico della persona squalificata pari a 125 euro per la serie A1, 75 per la serie A2, 50 per la serie B 10 in attività giovanile per ogni giornata di gara inflitta superiore a quella prevista al successivo comma c.
C) le squalifiche pari ad una giornata di gara, conseguenti ad espulsioni definitive penalità partita), sono automatiche ed immediatamente esecutive; non necessitano di notifica sono soggette al disposto di cui all'art. 22 - recidiva- del regolamento di disciplina.
D) i provvedimenti di squalifica irrrogati a tecnici sono gravati anche da una ammenda pari 125 euro per la serie A1, 75 per la serie A2, 50 per la serie B , 10 in attività giovanile per ogni giornata di gara irrogata.
E) i provvedimenti di squalifica irrrogati a dirigenti sono gravati da una ammenda pari a
125 euro per la serie A1, 75 per la serie A2, 50 per la serie B , 10 in attività giovanile per ogni quindicina di giorni di sospensione.
F) i tesserati colpiti da squalifica non potranno accedere, oltre al recinto riservato e a quello ufficiale, neppure ai locali degli spogliatoi per il periodo compreso da 30 minuti prima della gara a 30 minuti dopo la fine della stessa, la violazione di tale disposizione rilevata con apposito rapporto dalle persone federalmente abilitate comporterà un nuovo provvedimento disciplinare pari al provvedimento che si stava scontando ivi compresa la sanzione economica.
G) i tesserati che esplichino la funzione di giocatore-allenatore, se squalificati, sono interdetti dall'esercizio di entrambe le funzioni.
e questo invece è quello che conta purtroppoArt. 69) esecuzione della squalifica
Le squalifiche per una o più giornate di gara devono essere scontate nell’ambito delle manifestazioni nel cui contesto si sono verificati i fatti che le hanno determinate.
Le squalifiche si considerano scontate soltanto se le gare hanno avuto compimento con un risultato validamente acquisito agli effetti della classifica.
Le squalifiche comminate in occasione di gare e tornei amichevoli (ufficialmente autorizzati dalla f.i.h.p.) decorrono dal giorno successivo la data della deliberazione del giudice sportivo competente. Le squalifiche pari ad una giornata comminate in occasione di queste gare e tornei terminano il loro effetto con il termine del torneo medesimo. Quelle, invece, eccedenti la giornata di gara, dovranno essere scontate nelle prime gare ufficiali immediatamente successive alla data del provvedimento emesso dal giudice sportivo competente.
Il giudice unico dovrà omologare improrogabilmente le gare ed i tornei succitati entro 10 giorni dalla fine di dette manifestazioni.
Le squalifiche residue non scontate nell’anno sportivo in cui sono state inflitte dovranno essere scontate nell’anno successivo nelle prime gare ufficiali, in ordine temporale, della nuova stagione sportiva indipendentemente dalla manifestazione in cui sono maturate anche se sia nel frattempo cambiata la società, la serie di appartenenza (della società per cui il giocatore risulta tesserato all’inizio della successiva stagione sportiva) o la categoria del tesserato squalificato.
La cessazione o il trasferimento di un tesserato ad altra federazione sospende per tutta la durata della “non appartenenza” lo sconto della squalifica che riprenderà immediatamente nel momento in cui il tesserato, colpito dalla squalifica, rientrerà a tutti gli effetti nei ranghi della F.I.H.P. se, al momento del rientro del giocatore squalificato in f.i.h.p., allo stesso rimanesse da scontare solamente 1 giornata di squalifica la stessa sarà condonata.
I giocatori e gli allenatori che partecipino a gare in periodo di squalifica incorrono nell’inasprimento della sanzione.
Il giocatore che partecipi a gare in periodo di squalifica è considerato a tutti gli effetti previsti dall’art. 46 del R.G.C. in posizione irregolare.questa purtroppo è la parte che conta.Detto questo sono d'accordo con chi dice che il provvedimento non è assolutamente motivato e manca di molte parti che il regolamento invece indica a partire dall'inasprimento della sanzione.
E comunque da concedersi la buona fede della società, tuttavia non riesco a spiegarmi come sia possibile che su 11 atleti squalificati in residuo - 12 con quello della Molinese, uno solo giochi le gare e non sconti la squalifica mentre gli altri 11 lo fanno?